(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto l'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come
sostituito  dall'art.  13,  comma 2, della legge regionale 9 novembre
1998,  n.  13  e,  in  particolare,  i  commi  1 e 6 che prevedono un
regolamento   di  esecuzione  per  disciplinare  lo  svolgimento  del
servizio  armato da parte del personale del Corpo forestale regionale
nonche'  le  caratteristiche,  la quantita' e il periodo minimo d'uso
del  vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione al personale
medesimo;
    Vista  la  nota della direzione regionale delle foreste 17 aprile
2000,  n.  F.1.7/3794  con  cui  si  e' provveduto a trasmettere alla
direzione  regionale  dell'organizzazione  e  del  personale,  per il
seguito di competenza, una bozza del suddetto regolamento;
    Vista  la  nota 8 maggio 2000, n. 13544/DOP/42 OS della direzione
regionale dell'organizzazione e del personale con la quale si e' data
informativa  alle  organizzazioni  sindacali in ordine alla su citata
bozza di regolamento;
    Atteso  che, in data 17 maggio 2000, ha avuto luogo, su richiesta
delle  suddette organizzazioni sindacali, l'esame congiunto in ordine
alla medesima bozza di regolamento;
    Visto  il  parere  formulato  dal comitato dipartimentale per gli
affari istituzionali nella seduta del giorno 16 giugno 2000;
    Ritenuto  pertanto  di approvare il "Regolamento di esecuzione di
cui  all'art.  56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981,
n.  53,  come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale
9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato
e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del
Corpo forestale regionale";
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000,
n. 1868;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56,
commi  1  e  6,  della  legge  regionale  31 agosto 1981, n. 53, come
sostituito  dall'art.  13,  comma 2, della legge regionale 9 novembre
1998,  n.  13  concernente  lo  svolgimento  del servizio armato e la
dotazione  del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del personale del
Corpo   forestale   regionale",   nel   testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    Il    succitato    regolamento   sostituisce   integralmente   il
"Regolamento  dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'art.
56  della  legge  regionale  31 agosto  1981, n. 53 per marescialli e
guardie  del  Corpo  forestale  regionale"  approvato con D.P.G.R. 27
gennaio 1983, n. 038/Pres.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 10 luglio 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 4 ottobre 2000
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 10
    (Omissis).